Art. 42
Trasferimento di conoscenze acquisite
In vigore dal 18 dic 2006
Trasferimento di conoscenze acquisite
1. Il proprietario delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 e l'.
2. Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi riguardo a dette conoscenze acquisite, compreso l'obbligo di ritrasferire gli stessi a ciascun cessionario successivo, conformemente alla convenzione di sovvenzione.
3. Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informarne preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario delle conoscenze acquisite per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.
Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.
4. A seguito della notifica, effettuata a norma del paragrafo 3, primo comma gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possano dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.
Qualora uno degli altri partecipanti possa dimostrare che i suoi diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.
5. Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione deve essere avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire la proprietà o di concedere una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro.
Storico versioni
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