Art. 43

Tutela della competitività europea e dei principi etici

In vigore dal 18 dic 2006
Tutela della competitività europea e dei principi etici Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi ad un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza esclusiva a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell'economia europea o ai principi etici ovvero a considerazioni sulla sicurezza. In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze esclusive non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.
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Tutela della competitività europea e dei principi etici (Art. 43 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo