Art. 39

Proprietà delle conoscenze acquisite

In vigore dal 18 dic 2006
Proprietà delle conoscenze acquisite 1.   Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono di proprietà dei partecipanti che hanno svolto i lavori che hanno portato a queste conoscenze. 2.   Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che questi diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione. 3.   Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti: a) azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario; b) azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1906:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Proprietà delle conoscenze acquisite (Art. 39 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo