Art. 13
Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri
In vigore dal 13 dic 2006
Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri
1. Entro il 31 agosto 2008, la Bulgaria o la Romania forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’, paragrafo 1, sono state eliminate dal mercato comunitario conformemente all’, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato con ciascuna delle modalità ivi previste.
2. Se la prova dell'eliminazione dal mercato comunitario di cui al paragrafo 1 non è fornita per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, la Bulgaria e/o la Romania, secondo il caso, sono tenute al pagamento di una somma uguale al quantitativo non eliminato moltiplicato per la differenza positiva più alta tra 631,9 EUR per tonnellata e la quotazione mensile media dello zucchero bianco osservata sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 aprile 2008, in equivalente zucchero bianco o materia secca, da cui sarà detratto ogni importo addebitato ai sensi dell', paragrafo 3.
Tale importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2008.
Gli importi di cui al precedente comma e all', paragrafo 3, sono determinati conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 entro il 31 ottobre 2008 sulla base delle comunicazioni effettuate dalla Bulgaria e dalla Romania a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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