Art. 9

Determinazione delle eccedenze

In vigore dal 13 dic 2006
Determinazione delle eccedenze 1.   Entro il 31 luglio 2007, la Commissione determina, per la Bulgaria e la Romania rispettivamente, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006: a) i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati (in zucchero bianco equivalente); b) i quantitativi di isoglucosio (materia secca); c) i quantitativi di fruttosio; che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o gennaio 2007 e che devono essere eliminati dal mercato a spese della Bulgaria e della Romania. 2.   Ai fini della determinazione delle eccedenze di cui al paragrafo 1 viene tenuto conto in particolare dell'evoluzione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, rispetto ai tre anni anteriori, dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005: a) delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio; b) della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d’isoglucosio; c) delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.
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