Art. 7
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2006
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
a)
per «zucchero» si intende:
i)
zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido, di cui al codice NC 1701 ;
ii)
sciroppo di zucchero di cui ai codici NC 1702 60 95 e 1702 90 99 ;
iii)
sciroppo d'inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80 ;
b)
per «isoglucosio» si intende il prodotto di cui ai codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 , 1702 90 30 e 2106 90 30 ;
c)
per «prodotti trasformati» si intendono i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli e aventi un tenore di zucchero aggiunto/equivalente zucchero superiore al 10 %;
d)
per «fruttosio» si intende il fruttosio chimicamente puro di cui al codice NC 1702 50 00 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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