Art. 7

Definizioni

In vigore dal 13 dic 2006
Definizioni Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni: a) per «zucchero» si intende: i) zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido, di cui al codice NC 1701 ; ii) sciroppo di zucchero di cui ai codici NC 1702 60 95 e 1702 90 99 ; iii) sciroppo d'inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80 ; b) per «isoglucosio» si intende il prodotto di cui ai codici NC 1702 30 10 , 1702 40 10 , 1702 60 10 , 1702 90 30 e 2106 90 30 ; c) per «prodotti trasformati» si intendono i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli e aventi un tenore di zucchero aggiunto/equivalente zucchero superiore al 10 %; d) per «fruttosio» si intende il fruttosio chimicamente puro di cui al codice NC 1702 50 00 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1832:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo