Art. 5
Titoli di importazione
In vigore dal 13 dic 2006
Titoli di importazione
1. Le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all', paragrafo 1, devono essere presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti della Bulgaria o della Romania.
2. Le domande di titoli di importazione possono essere presentate solo da raffinerie a tempo pieno stabilite sul territorio della Bulgaria e della Romania e accreditate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006.
3. Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:
a)
nelle caselle 17 e 18, i quantitativi di zucchero greggio, in equivalente zucchero bianco, che non possono superare i quantitativi indicati all', paragrafo 1, rispettivamente per la Bulgaria e la Romania;
b)
nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte A;
c)
nella casella 24 (nel caso dei titoli): almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte B.
4. I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi esclusivamente per le importazioni nello Stato membro in cui sono stati rilasciati. Essi sono validi fino al termine della campagna 2006/2007.
Storico versioni
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