Art. 8
Regime sospensivo
In vigore dal 13 dic 2006
Regime sospensivo
1. In deroga all'allegato V, sezione 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701 , 1702 , 1704 , 1904 , 1905 , 2006 , 2007 , 2009 , 2101 12 92 , 2101 20 92 , 2105 e 2202 , eccetto quelli elencati all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1683/2006, che anteriormente al 1o gennaio 2007 si trovavano in libera pratica nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006 o in Bulgaria o in Romania e che al 1o gennaio 2007 risultano assoggettati al deposito temporaneo o ad uno dei regimi o procedure doganali di cui all', paragrafo 15, lettera b), e all', paragrafo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella Comunità allargata, o sono in viaggio previo espletamento delle formalità di esportazione nella Comunità allargata, sono soggetti, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione, al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (9) applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.
Il primo comma non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006, se l'importatore dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente certifichi sulla dichiarazione di esportazione che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore.
2. In deroga all'allegato V, sezione 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701 , 1702 , 1704 , 1904 , 1905 , 2006 , 2007 , 2009 , 2101 12 92 , 2101 20 92 , 2105 e 2202 , eccetto quelli elencati all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1683/2006, provenienti da paesi terzi e assoggettati al regime di perfezionamento attivo di cui all', paragrafo 16, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o all'ammissione temporanea di cui all', paragrafo 16, lettera f), dello stesso regolamento in Bulgaria o in Romania al 1o gennaio 2007, sono soggetti, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione, al versamento del dazio all'importazione di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1832:oj#art-8