Art. 11

Eliminazione delle eccedenze

In vigore dal 13 dic 2006
Eliminazione delle eccedenze 1.   Entro il 30 aprile 2008, la Bulgaria e la Romania provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari all'eccedenza di cui all', paragrafo 1. 2.   L'eliminazione delle eccedenze determinate conformemente all' viene effettuata senza aiuti comunitari, secondo uno dei metodi seguenti: a) esportazione dalla Comunità ad opera di operatori identificati, senza aiuti nazionali; b) utilizzo nel settore dei combustibili; c) denaturazione senza aiuti per l’alimentazione animale conformemente ai titoli III e IV del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione (10). 3.   Se per la Bulgaria o la Romania i quantitativi totali determinati dalla Commissione conformemente all', paragrafo 1, superano i quantitativi totali constatati ai sensi dell', la Bulgaria o la Romania, secondo il caso, saranno tenute a versare un importo pari alla differenza fra queste cifre (in equivalente zucchero bianco o materia secca) moltiplicata per la differenza positiva più elevata fra 631,9 EUR/t e la quotazione mensile media dello zucchero bianco osservata sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 aprile 2008. Tale importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2008.
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