Art. 12

Prova dell'eliminazione da parte degli operatori

In vigore dal 13 dic 2006
Prova dell'eliminazione da parte degli operatori 1.   Entro il 31 luglio 2008, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente secondo il caso dalla Bulgaria o dalla Romania, di avere eliminato, ai sensi dell', paragrafo 2, e a loro spese, le proprie eccedenze individuali di zucchero e d'isoglucosio constatate in virtù dell'applicazione dell'. 2.   Qualora lo zucchero o l'isoglucosio siano eliminati conformemente all', paragrafo 2, lettera a), la prova dell'avvenuta eliminazione consiste nella presentazione: a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 (11) e (CE) n. 951/2006 (12); b) dei pertinenti documenti menzionati agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, richiesti per lo svincolo della cauzione. La domanda di titolo di esportazione di cui al precedente comma reca, al punto 20, la seguente dicitura: «Destinato all’esportazione a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1832/2006». Il titolo di esportazione reca, al punto 22, la seguente dicitura: «Da esportare senza restituzione … [quantitativo per il quale si rilascia il presente titolo] kg». Il titolo di esportazione è valido dal giorno del rilascio fino al 30 aprile 2008. 3.   Se la prova dell'eliminazione non è fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Bulgaria o la Romania, secondo il caso, obbligano l'operatore interessato a pagare un importo pari alla sua eccedenza individuale, constatata in virtù dell'applicazione dell', moltiplicato per 500 EUR/t (in equivalente zucchero bianco o materia secca). Detto importo è versato al bilancio nazionale della Bulgaria o della Romania, secondo il caso.
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