Art. 14

Controllo

In vigore dal 13 dic 2006
Controllo 1.   La Bulgaria e la Romania adottano tutte le misure necessarie all’applicazione del presente capo e definiscono, in particolare, le modalità di controllo necessarie per l’eliminazione delle eccedenze di cui all’, paragrafo 1. 2.   La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2007: a) le informazioni sul sistema per la constatazione delle eccedenze di cui all'; b) i quantitativi di zucchero, isoglucosio, fruttosio e prodotti trasformati importati ed esportati mensilmente tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, indicando distintamente le importazioni e le esportazioni da e verso: i) la Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006; ii) la Bulgaria o la Romania, secondo il caso; e iii) i paesi terzi; c) i quantitativi di zucchero e d'isoglucosio prodotti annualmente tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, eventualmente distinti secondo la produzione con e senza quota, e quelli consumati annualmente nello stesso periodo; d) le scorte di zucchero e d’isoglucosio detenute al 1o gennaio di ogni anno tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006.
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