Art. 6

In vigore dal 24 nov 2006
Gli organismi riconosciuti rilasciano agli allevatori: — al più tardi 40 giorni dopo l’uscita dei telaini, un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, il numero dei telaini rilasciati, la data di uscita e la data di rilascio dell’attestato, — al più tardi 40 giorni dopo la ricezione dei bozzoli un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, la quantità dei bozzoli ricevuti, la data di entrata e la data di rilascio dell’attestato.
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