Art. 6
In vigore dal 24 nov 2006
Gli organismi riconosciuti rilasciano agli allevatori:
—
al più tardi 40 giorni dopo l’uscita dei telaini, un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, il numero dei telaini rilasciati, la data di uscita e la data di rilascio dell’attestato,
—
al più tardi 40 giorni dopo la ricezione dei bozzoli un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, la quantità dei bozzoli ricevuti, la data di entrata e la data di rilascio dell’attestato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1744:oj#art-6