Art. 5

In vigore dal 24 nov 2006
1.   Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, possono essere riconosciuti solo gli organismi pubblici o privati che tengano una contabilità dalla quale risulti come minimo: — il numero dei telaini rilasciati, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha ricevuti e la data di uscita, — la quantità di bozzoli ricevuti, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha forniti e la data di entrata. 2.   Gli Stati membri assoggettano gli organismi riconosciuti a un controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nelle attestazioni di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1744:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo