Art. 5
In vigore dal 24 nov 2006
1. Conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, possono essere riconosciuti solo gli organismi pubblici o privati che tengano una contabilità dalla quale risulti come minimo:
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il numero dei telaini rilasciati, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha ricevuti e la data di uscita,
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la quantità di bozzoli ricevuti, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha forniti e la data di entrata.
2. Gli Stati membri assoggettano gli organismi riconosciuti a un controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nelle attestazioni di cui all’.
Storico versioni
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