Art. 3
In vigore dal 24 nov 2006
1. L’aiuto è concesso agli allevatori di bachi da seta su domanda da presentarsi, salvo forza maggiore, entro il 30 novembre di ogni anno.
Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata:
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entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono concessi i due terzi dell’aiuto,
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entro il 31 gennaio dell’anno successivo, è concesso un terzo dell’aiuto.
Ogni bachicoltore può presentare una sola domanda.
2. Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.
Storico versioni
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