Art. 3

In vigore dal 24 nov 2006
1.   L’aiuto è concesso agli allevatori di bachi da seta su domanda da presentarsi, salvo forza maggiore, entro il 30 novembre di ogni anno. Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata: — entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono concessi i due terzi dell’aiuto, — entro il 31 gennaio dell’anno successivo, è concesso un terzo dell’aiuto. Ogni bachicoltore può presentare una sola domanda. 2.   Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.
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