Art. 2

In vigore dal 24 nov 2006
L’aiuto viene accordato soltanto per i telaini: a) che contengono almeno 20 000 uova di bachi da seta atte a schiudersi; b) che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura. La produzione minima di cui alla lettera b) viene determinata dallo Stato membro interessato e non può essere inferiore a 20 chilogrammi.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1744 — Testo vigente | Portale Normativo