Art. 2
In vigore dal 24 nov 2006
L’aiuto viene accordato soltanto per i telaini:
a)
che contengono almeno 20 000 uova di bachi da seta atte a schiudersi;
b)
che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura.
La produzione minima di cui alla lettera b) viene determinata dallo Stato membro interessato e non può essere inferiore a 20 chilogrammi.
Storico versioni
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