Art. 1

In vigore dal 24 nov 2006
L’aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall’ del regolamento (CE) n. 1544/2006, viene accordato alle condizioni definite negli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1744:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo