Art. 9
Cauzioni
In vigore dal 8 nov 2006
Cauzioni
1. Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la consegna dei prodotti al deposito designato dall'organismo d'intervento entro il termine di cui all', paragrafo 2, costituiscono obbligazioni principali il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione di 30 EUR/100 kg.
La cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento dello Stato membro dove è presentata l'offerta.
2. La cauzione è costituita esclusivamente sotto forma di deposito in contanti secondo l' e l', paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (10).
3. Per le offerte non accettate, la cauzione è svincolata, non appena siano noti i risultati della gara.
Per le offerte accettate, essa è svincolata alla fine della presa in consegna dei prodotti, salvo il disposto dell', paragrafo 7, del presente regolamento.
Storico versioni
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