Art. 10
Decisione di aggiudicazione
In vigore dal 8 nov 2006
Decisione di aggiudicazione
1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara, e secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, viene fissato un prezzo massimo di acquisto per categoria che si riferisce alla qualità R3.
Se particolari circostanze lo esigono, un prezzo diverso può essere fissato per uno Stato membro o una regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
2. Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.
3. Se il totale dei quantitativi offerti ad un prezzo uguale o inferiore al prezzo massimo supera i quantitativi che possono essere acquistati, i quantitativi aggiudicati possono essere ridotti, per categoria, applicando coefficienti di riduzione, che possono essere progressivi in funzione delle differenze di prezzo e dei quantitativi offerti.
Qualora circostanze particolari lo richiedano, detti coefficienti di riduzione possono essere differenziati a seconda degli Stati membri o delle regioni di uno Stato membro, in modo da garantire il corretto funzionamento dei meccanismi d'intervento.
Storico versioni
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