Art. 12
Limitazione degli acquisti
In vigore dal 8 nov 2006
Limitazione degli acquisti
Gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento.
Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione di questo limite pregiudichi il meno possibile la parità di accesso di tutti gli interessati.
Storico versioni
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