Art. 11

Prezzo massimo d'acquisto

In vigore dal 8 nov 2006
Prezzo massimo d'acquisto 1.   Non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per categoria, rilevato in uno Stato membro o regione di Stato membro, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato I e maggiorato di un importo pari a 10 EUR/100 kg di peso carcassa. 2.   Salvo il disposto del paragrafo 1, l'offerta è respinta se il prezzo proposto supera il prezzo massimo di cui all' relativo alla gara considerata. 3.   Se il prezzo d'acquisto aggiudicato ad un offerente è superiore al prezzo medio di mercato di cui al paragrafo 1, detto prezzo aggiudicato è adeguato moltiplicandolo per il coefficiente calcolato secondo la formula A dell'allegato IV. Tale coefficiente non può tuttavia: a) essere superiore all'unità; b) determinare una riduzione del prezzo aggiudicato superiore alla differenza tra detto prezzo e il summenzionato prezzo medio di mercato. Lo Stato membro che disponga di dati affidabili e di mezzi di controllo appropriati può decidere di calcolare il coefficiente per offerente secondo la formula B dell'allegato IV. 4.   I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.
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Prezzo massimo d'acquisto (Art. 11 Regolamento (UE) 2006/1669) — Testo vigente | Portale Normativo