Art. 13

Informazione dell'offerente e consegna

In vigore dal 8 nov 2006
Informazione dell'offerente e consegna 1.   L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente in merito al risultato della sua partecipazione alla gara. L'organismo d'intervento rilascia senza indugio all'aggiudicatario un buono di consegna numerato nel quale sono indicati: a) il quantitativo da consegnare; b) il prezzo aggiudicato; c) il calendario di consegna dei prodotti; d) il centro o i centri d'intervento presso i quali deve aver luogo la consegna. 2.   L'aggiudicatario procede alla consegna dei prodotti entro diciassette giorni di calendario a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del regolamento che fissa il prezzo massimo d'acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento. Tuttavia la Commissione, in funzione dell'entità dei quantitativi aggiudicati, può prorogare questo termine di una settimana. La consegna può essere scaglionata. In occasione della fissazione del calendario di consegna dei prodotti, l'organismo d'intervento può inoltre ridurre tale termine a un numero di giorni non inferiore a quattordici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1669:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo