Art. 15

Prezzo versato all'aggiudicatario

In vigore dal 8 nov 2006
Prezzo versato all'aggiudicatario 1.   L'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario il prezzo indicato nella sua offerta, entro un termine che decorre dal quarantacinquesimo giorno successivo alla fine della presa in consegna dei prodotti e scade il sessantacinquesimo giorno dopo questa data. 2.   Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente consegnato e accettato. Tuttavia se il quantitativo effettivamente consegnato è superiore al quantitativo aggiudicato, il prezzo è pagato soltanto a concorrenza del quantitativo aggiudicato. 3.   Qualora le qualità prese in consegna siano diverse dalla qualità R3, il prezzo versato all'aggiudicatario viene adeguato mediante un coefficiente da applicare alla qualità acquistata, indicato nell'allegato I. 4.   Il prezzo d'acquisto delle carni destinate interamente ad essere disossate si intende franco luogo di pesatura situato all'entrata del laboratorio di sezionamento del centro d'intervento. Le spese di scarico sono sostenute dall'aggiudicatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1669:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo