Art. 17

Obbligo di disossamento

In vigore dal 8 nov 2006
Obbligo di disossamento Gli organismi di intervento provvedono affinché tutte le carni acquistate siano disossate.
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Obbligo di disossamento (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1669) — Testo vigente | Portale Normativo