Art. 18

Condizioni generali

In vigore dal 8 nov 2006
Condizioni generali 1.   Il disossamento può essere effettuato esclusivamente presso laboratori di sezionamento registrati o riconosciuti a norma dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 e dotati di una o più gallerie di congelamento attigue. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga limitata nel tempo alle disposizioni del primo comma. Ai fini di tale decisione, essa tiene conto dell'evoluzione degli impianti e delle apparecchiature, delle esigenze sanitarie e di controllo, nonché dell'obiettivo di una progressiva armonizzazione in questo settore. 2.   I tagli senza osso devono possedere i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e rispettare il disposto dell'allegato V del presente regolamento. 3.   Il disossamento non può avere inizio prima che siano state completate le operazioni di presa in consegna di ciascuna partita consegnata. 4.   Nessun'altra carne può essere presentata nella sala di sezionamento mentre si procede al disossamento, alla rifilatura e all'imballaggio delle carni bovine d'intervento. Contemporaneamente alle carni bovine, carni suine possono tuttavia essere presenti nella sala di sezionamento, a condizione che siano trattate su un'altra catena di lavorazione. 5.   Le operazioni di disossamento sono eseguite tra le ore 7 e le ore 18, eccetto il sabato e la domenica o i giorni festivi. Tale orario può essere prolungato di due ore al massimo, purché sia assicurata la presenza delle autorità di controllo. Se le operazioni di disossamento non possono venire ultimate nel giorno di presa in consegna, i locali di refrigerazione presso i quali i prodotti sono immagazzinati vengono sigillati dall'autorità competente; il sigillo viene tolto dalla medesima autorità al momento della ripresa delle operazioni di disossamento.
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Condizioni generali (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/1669) — Testo vigente | Portale Normativo