Art. 4
Condizioni di ammissibilità dei prodotti
In vigore dal 8 nov 2006
Condizioni di ammissibilità dei prodotti
1. Possono essere acquistati all'intervento i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento che rientrano nelle categorie seguenti, indicate all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio (5):
a)
carni ottenute da giovani animali maschi non castrati di meno di due anni (categoria A);
b)
carni ottenute da animali maschi castrati (categoria C).
2. Possono essere acquistate soltanto carcasse o mezzene:
a)
recanti il bollo sanitario di cui al capo III della sezione I dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
b)
prive di caratteristiche che rendano i prodotti da esse derivati inidonei all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
c)
non ottenute da animali macellati d'urgenza;
d)
originarie della Comunità ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7);
e)
provenienti da animali allevati secondo le prescrizioni veterinarie in vigore;
f)
aventi livelli di radioattività non superiori a quelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria; il livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene controllato soltanto se le circostanze lo impongono e per il periodo necessario; se del caso, la durata e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999;
g)
ottenute da carcasse di peso non superiore a 340 kg.
3. Possono essere acquistate soltanto carcasse o mezzene:
a)
presentate eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente all'allegato III. In particolare, la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 di detto allegato è valutata mediante un controllo di ogni parte della carcassa. L’assenza di uno solo di tali requisiti determina il rifiuto della presa in consegna; qualora un quarto venga rifiutato perché non conforme alle condizioni di presentazione indicate, segnatamente nel caso in cui una presentazione carente non possa essere migliorata durante la procedura di accettazione, anche l'altro quarto della stessa mezzena è rifiutato;
b)
classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1183/2006. Gli organismi d'intervento rifiutano i prodotti che, dopo controllo approfondito di ogni parte della carcassa, ritengono classificati in modo non conforme a detta tabella;
c)
identificate mediante un bollo che indichi la categoria, le classi di conformazione e di stato di ingrassamento, nonché mediante l'iscrizione del numero di identificazione o di macellazione; il bollo che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento deve essere perfettamente leggibile ed apposto mediante stampigliatura con inchiostro atossico, indelebile e inalterabile, secondo un metodo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti. L’altezza delle lettere e delle cifre è di almeno 2 cm; sui quarti posteriori il bollo è impresso a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare, sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno; il numero di identificazione o di macellazione è iscritto al centro della parete interna di ogni quarto, mediante stampigliatura o mediante marcatura indelebile autorizzata dall'organismo d'intervento;
d)
etichettate conformemente al sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Storico versioni
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