Art. 5

Centri d'intervento

In vigore dal 8 nov 2006
Centri d'intervento 1.   I centri d'intervento sono determinati dagli Stati membri in modo che sia garantita l'efficacia delle misure d'intervento. Gli impianti di tali centri devono consentire: a) la presa in consegna delle carni con osso; b) il congelamento di tutte le carni da conservare tali e quali; c) il magazzinaggio di queste carni, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi. 2.   Per le carni con osso destinate a venire disossate, possono essere scelti soltanto centri d'intervento i cui laboratori di sezionamento e impianti frigoriferi non siano quelli del macello o dell'aggiudicatario e che, dal punto di vista dell'esercizio, della direzione e del personale, siano indipendenti dal macello o dall'aggiudicatario. Qualora sorgano difficoltà materiali, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma, purché procedano ad un potenziamento dei controlli nella fase del conferimento, secondo il disposto dell', paragrafo 5.
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