Art. 8

Condizioni di validità delle offerte

In vigore dal 8 nov 2006
Condizioni di validità delle offerte 1.   Le offerte possono essere presentate solamente: a) dagli stabilimenti di macellazione del settore bovino registrati o riconosciuti a norma dell' del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), qualunque sia il loro statuto giuridico; b) dai commercianti di bestiame o carni che fanno eseguire in detti macelli la macellazione per proprio conto e che sono iscritti nel registro dell'IVA nazionale. 2.   Gli interessati partecipano alla gara presso l'organismo d'intervento degli Stati membri dove essa è aperta depositando l'offerta scritta dietro ricevuta di ritorno, oppure inviandola con un qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con ricevuta di ritorno accettato dall'organismo d'intervento. La partecipazione degli interessati può formare oggetto di contratti il cui contenuto è stabilito dagli organismi d'intervento, secondo i propri capitolati d'oneri. 3.   Ciascun interessato può presentare soltanto un'offerta per categoria e per gara. Ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione, del personale e della gestione. Qualora esistano seri indizi del contrario, oppure che un'offerta non corrisponde alla realtà economica, l'ammissibilità dell'offerta stessa è subordinata alla presentazione, da parte dell'offerente, di adeguate prove del rispetto delle disposizioni del secondo comma. Ove si accerti che un interessato ha presentato più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili. 4.   Nell'offerta sono precisati: a) il nome e l'indirizzo dell'offerente; b) il quantitativo offerto di prodotti della categoria o delle categorie di cui al bando di gara, espresso in tonnellate; c) il prezzo proposto per 100 kg di prodotti della qualità R3 alle condizioni di cui all', paragrafo 3, espresso in euro con due decimali al massimo. 5.   Un'offerta è valida soltanto se: a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate; b) è accompagnata dall'impegno scritto dell'offerente di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi; c) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di cui all' per la gara di cui trattasi. 6.   Dopo lo scadere del termine di presentazione di cui all', l'offerta non può più essere ritirata. 7.   Viene assicurata la riservatezza delle offerte.
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