Art. 27

Magazzinaggio e controllo dei prodotti

In vigore dal 8 nov 2006
Magazzinaggio e controllo dei prodotti 1.   Gli organismi d'intervento accertano che l'immagazzinamento e la conservazione delle carni di cui al presente regolamento siano eseguiti in modo da renderle facilmente accessibili e conformi all', primo comma. 2.   La temperatura di magazzinaggio deve essere pari o inferiore a – 17 °C. 3.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire la buona conservazione quantitativa e qualitativa dei prodotti ammassati e provvedono all'immediata sostituzione degli imballaggi danneggiati. Essi coprono i relativi rischi mediante un'assicurazione sotto forma di un obbligo contrattuale degli ammassatori oppure di un'assicurazione globale dell'organismo d'intervento. Lo Stato membro può anche essere il proprio assicuratore. 4.   Nel corso del periodo di magazzinaggio, l'autorità competente procede ad un controllo regolare riguardante quantitativi significativi dei prodotti immagazzinati a seguito delle gare eseguite durante il mese. I prodotti che, a seguito di tale controllo, non risultano conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento sono rifiutati e contrassegnati come tali. Se necessario e salvo eventuali sanzioni, l'autorità competente procede al recupero dei pagamenti presso gli interessati responsabili. Gli addetti al controllo non possono ricevere istruzioni in merito dal servizio che ha effettuato gli acquisti. 5.   L'autorità competente adotta i necessari provvedimenti in materia di rintracciabilità e di magazzinaggio per consentire che il collocamento e il successivo smaltimento dei prodotti immagazzinati possano essere effettuati con la massima efficacia, tenendo conto in particolare di eventuali esigenze relative alla situazione veterinaria degli animali in questione.
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