Art. 23
Magazzinaggio dei tagli
In vigore dal 8 nov 2006
Magazzinaggio dei tagli
Gli organismi d'intervento verificano che tutte le carni disossate acquistate siano immagazzinate separatamente e siano facilmente identificabili per gara, per taglio e per mese di magazzinaggio.
I tagli ottenuti sono immagazzinati in magazzini frigoriferi situati sul territorio dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento.
Salvo deroghe particolari decise secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999, detti impianti devono consentire il magazzinaggio di tutte le carni disossate attribuite dall'organismo d'intervento, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.
Storico versioni
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