Art. 24

Spese di disossamento

In vigore dal 8 nov 2006
Spese di disossamento I contratti di cui all', paragrafo 1, e il relativo corrispettivo riguardano le operazioni e le spese risultanti dall'applicazione del presente regolamento, in particolare: a) le eventuali spese del trasporto al laboratorio di sezionamento del prodotto non disossato dopo la sua accettazione; b) le operazioni di disossamento, rifilatura, imballaggio e congelamento rapido; c) il magazzinaggio dei tagli congelati, il loro caricamento e trasporto, nonché la loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento presso i magazzini frigoriferi da esso designati; d) il costo dei materiali, in particolare per l'imballaggio; e) il valore delle ossa, dei pezzi di grasso e degli altri scarti di rifilatura eventualmente lasciati dagli organismi d'intervento ai laboratori di sezionamento.
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