Art. 24
Spese di disossamento
In vigore dal 8 nov 2006
Spese di disossamento
I contratti di cui all', paragrafo 1, e il relativo corrispettivo riguardano le operazioni e le spese risultanti dall'applicazione del presente regolamento, in particolare:
a)
le eventuali spese del trasporto al laboratorio di sezionamento del prodotto non disossato dopo la sua accettazione;
b)
le operazioni di disossamento, rifilatura, imballaggio e congelamento rapido;
c)
il magazzinaggio dei tagli congelati, il loro caricamento e trasporto, nonché la loro presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento presso i magazzini frigoriferi da esso designati;
d)
il costo dei materiali, in particolare per l'imballaggio;
e)
il valore delle ossa, dei pezzi di grasso e degli altri scarti di rifilatura eventualmente lasciati dagli organismi d'intervento ai laboratori di sezionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1669:oj#art-24