Art. 26

Prodotti rifiutati

In vigore dal 8 nov 2006
Prodotti rifiutati 1.   Qualora i controlli previsti all', paragrafo 1, indichino l'inosservanza del disposto degli articoli da 17 a 25 da parte dell'impresa di disossamento per un taglio specifico, essi vengono estesi a un ulteriore 5 % degli scatoloni riempiti nella giornata in questione. In caso emergano altre inadempienze, vengono controllati altri campioni nella misura del 5 % del numero totale di scatoloni del taglio in questione. Se, nel corso del quarto controllo del 5 % degli scatoloni, il 50 % almeno degli scatoloni non si rivela conforme agli articoli citati, viene controllata l'intera produzione giornaliera del taglio in questione. Se il 20 % almeno degli scatoloni di un taglio specifico risulta non conforme alle medesime disposizioni, non è necessario procedere all'esame dell'intera produzione giornaliera. 2.   Se, sulla base del paragrafo 1, la percentuale degli scatoloni non conformi di un taglio specifico è inferiore al 20 %, viene respinto l'intero contenuto degli scatoloni stessi e il corrispettivo non è dovuto. L’impresa di disossamento versa all'organismo d'intervento, per i tagli respinti, un importo pari al prezzo indicato nell'allegato VIII. Se la percentuale degli scatoloni non conformi di un taglio specifico è pari o superiore al 20 %, l'organismo d'intervento respinge l'intera produzione giornaliera del taglio specifico e il corrispettivo non è dovuto. L’impresa di disossamento versa all'organismo d'intervento, per i tagli respinti, un importo pari al prezzo indicato nell'allegato VIII. Se la percentuale degli scatoloni non conformi di vari tagli della produzione giornaliera è pari o superiore al 20 %, l'organismo d'intervento respinge l'intera produzione giornaliera e il corrispettivo non è dovuto; L’impresa di disossamento versa all'organismo d'intervento un importo pari al prezzo che quest'ultimo deve corrispondere all'aggiudicatario in virtù dell' per i prodotti con osso acquistati inizialmente all'intervento e che dopo il disossamento sono stati respinti, importo maggiorato del 20 %. L'applicazione del terzo comma esclude l'applicazione del primo e del secondo comma. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se l'impresa di disossamento, per negligenza grave o frode, non agisce conformemente agli articoli da 17 a 25: a) l'organismo d'intervento respinge tutti i prodotti ottenuti durante la giornata dopo il disossamento e per i quali è stato constatato l'inadempimento alle disposizioni di cui sopra, e il corrispettivo non è dovuto; b) l'impresa di disossamento versa all'organismo d'intervento un importo pari al prezzo che quest'ultimo deve corrispondere all'aggiudicatario in virtù dell' per i prodotti con osso acquistati inizialmente all'intervento e che, dopo il disossamento, sono stati respinti conformemente alla lettera a), maggiorato del 20 %.
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