Art. 25

Termini

In vigore dal 8 nov 2006
Termini Le operazioni di disossamento, rifilatura e imballaggio devono essere terminate entro i dieci giorni di calendario successivi alla macellazione. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare scadenze più brevi. Il congelamento rapido deve aver luogo subito dopo l'imballaggio ed iniziare in ogni caso il giorno dell'imballaggio stesso; il volume delle carni disossate non può essere superiore alla capacità delle gallerie di congelamento. La temperatura di congelamento delle carni disossate deve consentire di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a – 7 °C entro un termine massimo di 36 ore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1669:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo