Art. 28

Comunicazioni

In vigore dal 8 nov 2006
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modificazione concernente l'elenco dei centri d'intervento nonché, per quanto possibile, le relative capacità di congelamento e di ammasso. 2.   Gli Stati membri comunicano mediante telex o fax alla Commissione, non oltre i dieci giorni di calendario successivi alla fine di ogni periodo di presa in consegna, i quantitativi forniti e accettati all'intervento. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 21 di ogni mese, per il mese precedente: a) i quantitativi settimanali e mensili acquistati all'intervento, suddivisi per prodotti e qualità secondo la tabella comunitaria di classificazione istituita dal regolamento (CE) n. 1183/2006; b) i quantitativi di ogni prodotto disossato per i quali, nel mese considerato, è stato stipulato un contratto di vendita; c) i quantitativi di ogni prodotto disossato per i quali, nel mese considerato, è stato rilasciato un buono di ritiro o documento simile. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre la fine di ogni mese, per il mese precedente: a) i quantitativi di ogni prodotto disossato ottenuto da carne bovina con osso acquistati all'intervento nel mese considerato; b) le scorte fuori contratto e fisiche alla fine del mese considerato di ogni prodotto disossato, con l'indicazione della struttura per età delle scorte fuori contratto. 5.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, valgono le seguenti definizioni: a) «scorte fuori contratto», le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita; b) «scorte fisiche», il totale delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.
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