Art. 28
Comunicazioni
In vigore dal 8 nov 2006
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi modificazione concernente l'elenco dei centri d'intervento nonché, per quanto possibile, le relative capacità di congelamento e di ammasso.
2. Gli Stati membri comunicano mediante telex o fax alla Commissione, non oltre i dieci giorni di calendario successivi alla fine di ogni periodo di presa in consegna, i quantitativi forniti e accettati all'intervento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 21 di ogni mese, per il mese precedente:
a)
i quantitativi settimanali e mensili acquistati all'intervento, suddivisi per prodotti e qualità secondo la tabella comunitaria di classificazione istituita dal regolamento (CE) n. 1183/2006;
b)
i quantitativi di ogni prodotto disossato per i quali, nel mese considerato, è stato stipulato un contratto di vendita;
c)
i quantitativi di ogni prodotto disossato per i quali, nel mese considerato, è stato rilasciato un buono di ritiro o documento simile.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione non oltre la fine di ogni mese, per il mese precedente:
a)
i quantitativi di ogni prodotto disossato ottenuto da carne bovina con osso acquistati all'intervento nel mese considerato;
b)
le scorte fuori contratto e fisiche alla fine del mese considerato di ogni prodotto disossato, con l'indicazione della struttura per età delle scorte fuori contratto.
5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, valgono le seguenti definizioni:
a)
«scorte fuori contratto», le scorte non ancora oggetto di un contratto di vendita;
b)
«scorte fisiche», il totale delle scorte fuori contratto e delle scorte oggetto di un contratto di vendita ma non ancora prese in consegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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