Art. 5
Azioni ammissibili e condizioni di finanziamento
In vigore dal 24 ott 2006
Azioni ammissibili e condizioni di finanziamento
1. Possono essere finanziate dal programma le seguenti azioni:
a)
azioni catalizzatrici, con specifico riferimento a quelle volte a migliorare le sinergie nei settori ferroviario, delle vie d'acqua interne e del trasporto marittimo a corto raggio, comprese le autostrade del mare, mediante un miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti;
b)
azioni per le autostrade del mare; all'interno dell'Unione europea queste azioni utilizzano le reti transeuropee di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (6);
c)
le azioni di trasferimento fra modi;
d)
azioni per la riduzione del traffico;
e)
azioni comuni di apprendimento.
2. Le specifiche condizioni per l'erogazione dei contributi e altre disposizioni relative alle diverse azioni sono riportate nell’allegato I. Le condizioni per l'erogazione dei contributi per le infrastrutture ausiliarie ai sensi dell’, lettera h), sono riportate nell’allegato II.
3. Il contributo finanziario comunitario si basa su contratti negoziati fra la Commissione e il beneficiario. I termini e le condizioni di tali contratti mantengono, per quanto possibile, i costi finanziari e amministrativi al minimo, ad esempio agevolando la concessione di garanzie bancarie vantaggiose per le imprese, conformi alle norme e ai regolamenti applicabili, in particolare al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), onde assicurare la massima efficacia e flessibilità amministrative.
4. Senza pregiudicare gli obiettivi generali di cui all', le priorità annuali nella presentazione delle candidature per le azioni catalizzatrici e le azioni comuni di apprendimento sono fissate e, se necessario, riviste dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all', e secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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