Art. 7
Aiuti di Stato
In vigore dal 24 ott 2006
Aiuti di Stato
Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all’allegato I. L’ammontare complessivo dell’aiuto concesso sotto forma di aiuto di Stato e il contributo finanziario comunitario alle infrastrutture ausiliarie non deve superare il 50 % dei costi ammissibili.
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