Art. 8
Presentazione delle azioni
In vigore dal 24 ott 2006
Presentazione delle azioni
Le azioni sono presentate alla Commissione nell’osservanza delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell’. La presentazione contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1692:oj#art-8