Art. 9

Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario

In vigore dal 24 ott 2006
Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Nella selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario ai sensi del programma, la Commissione tiene conto di quanto segue: a) degli obiettivi di cui all’; b) se del caso, delle condizioni stabilite negli allegati I e II; c) del contributo delle azioni finalizzate alla riduzione della congestione stradale; d) dei benefici ambientali delle azioni, compreso il loro contributo alla riduzione delle incidenze ambientali negative causate dal trasporto marittimo a breve distanza, dal trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne. Attenzione specifica sarà data ai progetti che prescrivono requisiti più severi di quelli previsti dalla normativa ambientale in vigore; e) della complessiva sostenibilità delle azioni. La decisione sulla concessione del contributo finanziario è adottata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. La Commissione informa i beneficiari delle decisioni adottate.
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