Art. 4

Richiedenti ammissibili

In vigore dal 24 ott 2006
Richiedenti ammissibili 1.   Le azioni sono presentate da un consorzio composto da due o più imprese stabilite in almeno due diversi Stati membri o in almeno uno Stato membro e un paese terzo vicino, o, nel caso di un collegamento di trasporto con un paese terzo vicino, e in via eccezionale, da una impresa stabilita in uno Stato membro. 2.   Le imprese stabilite al di fuori di uno dei paesi partecipanti di cui all’, paragrafi 3 e 4, possono essere associate ai progetti, ma non possono in alcun caso beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal programma.
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