Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 ott 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«azione»: qualunque progetto eseguito da imprese, che contribuisca a ridurre la congestione nel sistema del trasporto merci su strada e/o a migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti nel territorio degli Stati membri o dei paesi partecipanti; azioni catalizzatrici, azioni di trasferimento fra modi e azioni comuni di apprendimento possono comprendere vari progetti coordinati fra di loro;
b)
«azione catalizzatrice»: qualsiasi azione innovativa volta a superare importanti barriere strutturali presenti nel mercato del trasporto merci della Comunità che ostacolano il buon funzionamento dei mercati, la competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o per vie d'acqua interne e/o l’efficienza della catena dei trasporti che fa ricorso a tali modi, inclusa la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie; ai fini della presente definizione per dette barriere strutturali si intende qualsiasi ostacolo reale, non temporaneo né di natura regolamentare che impedisce il buon funzionamento della catena del trasporto merci;
c)
«azione autostrade del mare»: qualsiasi azione innovativa intesa a trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio o ad una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio con altri modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più brevi possibili; azioni di questo tipo possono comprendere la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie necessarie per realizzare un servizio di trasporto intermodale marittimo di grande volume e con frequenza elevata. L’azione comprende preferibilmente l'impiego delle modalità di trasporto più ecologiche, quali le vie d'acqua interne e le ferrovie per il trasporto di merci nell’hinterland e servizi integrati porta a porta; se possibile, andrebbero integrate anche le risorse delle regioni ultraperiferiche;
d)
«azione di trasferimento fra modi»: qualsiasi azione intesa, in maniera diretta, misurabile, sostanziale ed immediata, a trasferire il traffico dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile, e diversa dalle azioni catalizzatrici; essa include, se del caso, azioni in cui il trasferimento tra modi è originato dallo sviluppo di un servizio esistente; la Commissione esamina la possibilità di assicurare un sostegno ai progetti di infrastrutture ausiliarie;
e)
«azione di riduzione del traffico»: qualsiasi azione innovativa integrante il trasporto nelle logistiche di produzione per evitare il trasporto su strada di un’elevata percentuale di merci, senza ripercussioni negative sulle capacità globali di produzione o sull’occupazione; questo tipo di azioni può comprendere la modifica o la creazione di infrastrutture ausiliari e di impianti;
f)
«azione comune di apprendimento»: qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al fine di ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto merci, tenuto conto delle esigenze logistiche;
g)
«azione innovativa»: qualsiasi azione caratterizzata da elementi precedentemente assenti in un determinato mercato;
h)
«infrastruttura ausiliaria»: l’infrastruttura necessaria e sufficiente per la realizzazione degli obiettivi delle azioni, compresi gli impianti merci-passeggeri;
i)
«misure di accompagnamento»: qualsiasi misura preparatoria o di sostegno alle azioni in atto o pianificate, fra cui le attività di diffusione, quelle di valutazione e monitoraggio del progetto e quelle di raccolta ed analisi di dati statistici; le misure legate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, nonché alle attività promozionali e di marketing non sono considerate misure di accompagnamento;
j)
«misura preparatoria»: qualsiasi misura che prepara un’azione catalizzatrice, un’autostrada del mare o un’azione per la riduzione del traffico, come studi di fattibilità tecnica, operativa o finanziaria e prove di impianti;
k)
«impresa»: qualunque soggetto che svolga un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento;
l)
«consorzio»: qualunque accordo in base al quale almeno due imprese eseguono congiuntamente un’azione condividendone i rischi;
m)
«tonnellata per chilometro»: il trasporto di una tonnellata di merci, o il suo equivalente volumetrico, per la distanza di un chilometro;
n)
«veicolo per chilometro»: il trasporto di un autocarro, carico o vuoto, per la distanza di un chilometro;
o)
«paese terzo vicino»: qualunque Stato non membro dell'Unione europea che ha una frontiera comune con l'Unione europea o che si affaccia su un mare chiuso o semichiuso confinante con l’Unione europea.
Storico versioni
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