Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 ott 2006
Ambito di applicazione 1.   Il programma si applica ad azioni: a) che riguardano il territorio di almeno due Stati membri; o b) che riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un paese terzo vicino. 2.   Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese terzo, i costi generati nel territorio di tale paese non sono finanziati dal programma, tranne nelle fattispecie di cui ai paragrafi 3 e 4. 3.   Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all’adesione all'Unione europea. Detta partecipazione è disciplinata dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali paesi e in base alle regole stabilite dalla decisione del Consiglio di associazione per ciascun paese interessato. 4.   Il programma è aperto inoltre alla partecipazione dei paesi dell’EFTA e del SEE e dei paesi terzi vicini, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo procedure da concordare con tali paesi.
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