Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 24 ott 2006
Ambito di applicazione
1. Il programma si applica ad azioni:
a)
che riguardano il territorio di almeno due Stati membri;
o
b)
che riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un paese terzo vicino.
2. Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese terzo, i costi generati nel territorio di tale paese non sono finanziati dal programma, tranne nelle fattispecie di cui ai paragrafi 3 e 4.
3. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all’adesione all'Unione europea. Detta partecipazione è disciplinata dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali paesi e in base alle regole stabilite dalla decisione del Consiglio di associazione per ciascun paese interessato.
4. Il programma è aperto inoltre alla partecipazione dei paesi dell’EFTA e del SEE e dei paesi terzi vicini, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo procedure da concordare con tali paesi.
Storico versioni
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