Art. 3

Condizioni per l’esenzione

In vigore dal 24 ott 2006
Condizioni per l’esenzione 1.   I regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che: a) qualsiasi aiuto accordato nell’ambito di un regime del genere rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento; b) il regime contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Gli aiuti a concorrenza dell’importo stabilito ai sensi dell’, lettera e), concessi in base a un regime di cui al paragrafo 1, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 3.   Gli aiuti ad hoc utilizzati soltanto per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, che non superino il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti concessi direttamente rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.
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