Art. 5

Necessità degli aiuti

In vigore dal 24 ott 2006
Necessità degli aiuti 1.   Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell’ambito dei regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale soltanto se, prima dell’avvio dei lavori del progetto, il beneficiario ha presentato la relativa domanda e, con riferimento a domande presentate alle autorità nazionali o regionali dopo il 1o gennaio 2007 per aiuti a finalità regionale, l’autorità responsabile della gestione del regime ha confermato per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime. Un rimando esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuti. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l’intero progetto non è ammissibile per aiuti a finalità regionale. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di aiuti in base ai quali un’esenzione o una riduzione fiscale è concessa automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale per le autorità.
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