Art. 6

Cumulo

In vigore dal 24 ott 2006
Cumulo 1.   I massimali d’aiuto di cui all’ si applicano all’importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari. 2.   Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento. 3.   Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1628:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo