Art. 8

Trasparenza e controllo

In vigore dal 24 ott 2006
Trasparenza e controllo 1.   Quando applicano un regime di aiuti oppure concedono un aiuto ad hoc esentato in virtù del presente regolamento, entro venti giorni lavorativi gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a detto aiuto, secondo il modello di cui all’allegato I. Tale sintesi è trasmessa in formato elettronico. 2.   Ogniqualvolta vengono concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento che non superano la soglia per la singola notificazione fissata all’, lettera e), gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell’autorità competente, devono fornire alla Commissione, in forma elettronica, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all’allegato II in forma elettronica. Tali informazioni sono pubblicate in forma sintetica sul sito Internet della Commissione (http://europa.eu.int/comm/competition/) 3.   Gli Stati membri conservano registrazioni dettagliate dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione entro venti giorni lavorativi, ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (13). 5.   Gli Stati membri devono pubblicare il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento e devono comunicare alla Commissione l’indirizzo del sito Internet su cui è stato pubblicato. Tale informazione deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentare ai sensi del paragrafo 4. I progetti per i quali sono state sostenute spese prima della data di pubblicazione del regime non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale.
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