Art. 9
Entrata in vigore e periodo di validità
In vigore dal 24 ott 2006
Entrata in vigore e periodo di validità
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica ai regimi di aiuti che sono in atto o a cui verrà data esecuzione dopo il 31 dicembre 2006.
Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.
2. Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. I regimi di aiuti cui venga data esecuzione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell’ambito di tali regimi, in assenza di un’autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento purché ne soddisfino le condizioni.
Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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