Art. 4
Aiuti all’investimento iniziale
In vigore dal 24 ott 2006
Aiuti all’investimento iniziale
1. Gli aiuti all’investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:
a)
gli aiuti vengano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
b)
l’intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale regionale in vigore al momento in cui viene concesso l’aiuto per la regione nella quale l’investimento ha luogo, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.
Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti al settore dei trasporti, i massimali di cui alla letttera b) possono essere aumentati di 20 punti percentuali per gli aiuti per investimenti iniziali concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
2. Oltre alle condizioni generali per l’esenzione stabilite dal presente regolamento, gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni specifiche:
a)
l’investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l’intero investimento;
b)
gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:
i)
essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;
ii)
essere considerati ammortizzabili;
iii)
essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
iv)
figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni nel caso di PMI;
c)
qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Tuttavia, ove il massimale di intensità di aiuto, approvato in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, se del caso aumentato ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, superi il 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza.
La condizione di cui al primo comma, lettera a), non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo precisato alla medesima lettera, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.
3. I massimali di cui al paragrafo 1 si applicano a un’intensità di aiuto calcolata in percentuale delle spese di investimento, materiali e immateriali, ammissibili o in percentuale dei costi salariali preventivati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l’aiuto non superi l’importo più favorevole che risulta dall’applicazione dell’uno o dell’altro sistema di calcolo.
4. I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità degli aiuti definita in termini di ESL, l’attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.
5. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l’acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione.
6. I costi relativi all’acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l’obbligo di rilevare l’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d’investimento o per tre anni nel caso di PMI.
7. Nel settore dei trasporti le spese destinate all’acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili per gli aiuti agli investimenti iniziali.
8. Tranne nel caso di PMI e di rilevamenti, gli attivi acquisiti dovrebbero essere nuovi. In caso di rilevamento, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino a un massimo del 50 % della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.
9. Qualora l’aiuto venga calcolato in base ai costi salariali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d’investimento;
b)
i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell’investimento; ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni in caso di PMI.
10. In deroga al paragrafo 1, le intensità massime degli aiuti agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere aumentate fino:
a)
al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;
b)
al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, calcolati a norma della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (12), e purché soddisfi tutte le altre condizioni previste da detta raccomandazione.
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