Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 ott 2006
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) per «aiuto» si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato; b) per «piccola o media impresa (PMI)» si intende una piccola o media impresa quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001; c) per «investimento iniziale» si intende: i) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure ii) l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente. La mera acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata come un investimento iniziale; d) per «aiuti ad hoc» si intendono gli aiuti individuali che non sono concessi in base a un regime di aiuti; e) per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari; f) per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate; g) per «grande progetto di investimento» si intende un investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell’aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell’arco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile; h) per «intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) attuale» si intende il valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili; i) per «regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale» si intendono i regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale dei quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente sovvenzione lordo in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio regimi che utilizzano sovvenzioni, contributi in conto interessi, misure fiscali limitate); j) per «inizio dei lavori» si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore; k) per «creazione di posti di lavoro» s’intende l’incremento netto del numero di unità di lavoratori per anno (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media nei 12 mesi precedenti; ULA sono il numero di occupati a tempo pieno in un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e stagionali costituiscono frazioni di ULA; l) per «costi salariali» si intende l’importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell’aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi obbligatori quali gli oneri sociali; m) per «posti di lavoro creati direttamente da un progetto di investimento» si intendono i posti di lavoro che riguardano l’attività alla quale si riferisce l’investimento e che vengono creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell’investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all’aumento del tasso di utilizzo del potenziale generato dall’investimento; n) per «prodotti agricoli» si intendono: i) i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10); ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502 , 4503 e 4504 (sugheri); iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87; o) per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d’origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87]; p) per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; q) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo; r) per «attività turistiche» si intendono le seguenti attività commerciali ai sensi della NACE rev. 1.1 (11): i) NACE 55: servizi di alberghi e ristoranti; ii) NACE 63.3: servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; servizi di assistenza turistica; iii) NACE 92: servizi ricreativi, culturali e sportivi. 2.   I regimi che utilizzano prestiti pubblici sono considerati trasparenti ai sensi del paragrafo 1, lettera i), se sono assistiti dalle normali garanzie, non comportano rischi anormali e può pertanto ritenersi che non contengano un elemento di garanzia statale; i regimi che utilizzano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale sono considerati trasparenti se, prima dell’applicazione del regime, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato a seguito della notificazione alla Commissione dopo l’adozione del presente regolamento. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non sono considerati trasparenti.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1628) — Testo vigente | Portale Normativo