Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 24 ott 2006
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
Esso si applica anche agli aiuti ad hoc che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, qualora gli aiuti ad hoc vengano utilizzati per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento.
2. Il presente regolamento non si applica agli aiuti concessi nei seguenti settori:
a)
pesca e acquacoltura;
b)
costruzione navale;
c)
industria carboniera;
d)
siderurgia;
e)
fibre sintetiche.
Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.
3. Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:
a)
aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all’attività di esportazione;
b)
aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d’importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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