Art. 9

Dumping e sovvenzioni

In vigore dal 23 ott 2006
Dumping e sovvenzioni Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure previste all’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 37, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità con le disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 384/96 e/o nel regolamento (CE) n. 2026/97.
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