Art. 7

Circostanze eccezionali e critiche

In vigore dal 23 ott 2006
Circostanze eccezionali e critiche Qualora si verificassero circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 39, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 39 dell’ASA. Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio. Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi.
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